Statuto

ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA NU

STATUTO

TITOLO I : Costituzione, denominazione, sede, durata, oggetto e scopo.

  1. Nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana ed in ossequio a quanto stabilito dagli articoli 36 e seguenti del Codice Civile , dal D. lgs 460/97 e adeguata all’art. 90 L. 289/02 e successive modificazioni, è costituita una Associazione Sportiva Dilettantistica senza scopo di lucro denominata

“ ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA NU ” .

  1. L’associazione ha sede principale in Pontedera, via FXXXXiranze, 10 e sedi secondarie ovunque lo ritenga opportuno. Laddove si dimostri necessità può essere variata la sede e possono essere costituite altre sedi e sezioni periferiche regolamentate dal presente Statuto.

  2. La durata dell’associazione è illimitata. L’eventuale scioglimento può essere deliberato dall’assemblea straordinaria dei soci solo previa estinzione delle obbligazioni assunte.

L’associazione senza discriminazioni di carattere politico, religioso o di razza, nonché senza fini

di lucro, ha lo scopo di promuovere e favorire iniziative ed eventi di carattere culturale e

artistico, per la divulgazione sul territorio della danza a livello nazionale, europeo e

internazionale; diffondere la disciplina della danza come un bene per la persona

e un valore sociale; avvicinare la cultura e l’arte della danza ai bambini, ai giovani e al grande

pubblico, creando occasioni di crescita, confronto, socialità e divertimento;

Pur con l’obiettivo iniziale di promuovere e incrementare eventi culturali all’interno dei Comuni

e delle Province dove ha sede, l’Associazione ha lo scopo di partecipare anche a progetti sia

nazionali che internazionali, assolvendo alla funzione sociale di maturazione e crescita umana e

civile, attraverso l’ideale dell’educazione permanente.

Favorire lo sviluppo della persona attraverso la crescita psicologica ed emotiva, al fine di

educare alla socialità, alla partecipazione attiva ed al rispetto di sé e dell’altro.

Per il conseguimento dei fini sociali, l’Associazione stabilirà quegli opportuni collegamenti con

gli Enti Pubblici del territorio e con altri organismi a carattere amministrativo, economico,

culturale al fine di supportare iniziative idonee all’incremento dell’attività culturale del

contesto in cui si opera. A tal fine può:

Ideare, promuovere e organizzare iniziative culturali quali: eventi, incontri con autori e artisti,

workshop, convegni, festival dell’illustrazione, conferenze, tavole rotonde, seminari,

manifestazioni, spettacoli, happening, concerti, proiezioni, incontri, dibattiti, congressi, riunioni,

simposi, corsi, , presentazione libri ed altro, pubblicazioni, performances ed eventi culturali

convegni, conferenze, dibattiti, seminari, proiezioni di films e documenti, concerti, attività

interdisciplinari, ricerche, studi.

Ideare, progettare, curare e promuovere la redazione e l’edizione di libri e testi di ogni genere in

campo artistico, culturale e didattico (libri d’arte, cataloghi per esposizioni, materiale

promozionale e didattico), proprie e per conto terzi, nonché di pubblicazioni periodiche,

pubblicitarie, notiziari, indagini e ricerche, strumenti audiovisivi e multimediali o quanto altro

sia utile a divulgare la conoscenza a un più vasto pubblico (nazionale) di tutti gli argomenti

relativi alle finalità dell’associazione; atte anche a divulgare la storia e le tradizioni del nostro

territorio.

Organizzare mostre tematiche itineranti, privilegiando temi legati alle nuove generazioni.

  • Formare banche dati computerizzate utili alla costituzione di un Centro Regionale di

documentazione didattico-artistica, effettuare studi specifici su artisti e istituzioni artistiche (teatri,

scuole, accademie etc.);

Sviluppare progetti per turismo culturale con l’attenzione rivolta soprattutto agli aspetti

storico-culturali di un territorio senza dimenticare l’ambiente, la storia, l’economia che

caratterizzano il medesimo .

4)L’Associazione è caratterizzata dalla democraticità della struttura , dall’uguaglianza dei diritti

di tutti gli Associati , dall’elettività delle cariche associative ; si deve avvalere per il

raggiungimento degli scopi enunciati prevalentemente delle prestazioni volontarie ,personali e

gratuite dei soci; potrà avvalersi di collaborazioni esterne e di prestazioni di lavoro autonomo

esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento o per qualificare e

specializzare l’attività da essa svolta. Potrà erogare compensi, premi , indennità di trasferta e

rimborsi forfetari di spesa nei limiti e con le modalità previste dall’ art. 25 della Legge n.

133/99 e successive modificazioni ed integrazioni, sia per l’esercizio diretto di attività sportive

dilettantistiche che nell’ ambito amministrativo-gestionale , a condizione che detti importi non

eccedano il limite che possa presupporre ad una distribuzione indiretta di proventi o utili.

L’ Associazione accetta incondizionatamente di conformarsi ai principi dell’ordinamento

generale e dell’ordinamento sportivo e si conforma alle norme e alle direttive del Comitato

Internazionale Olimpico ( CIO ) , del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI ) , delle

Federazioni Sportive Internazionali , nonché agli Statuti e ai regolamenti delle Federazioni

Sportive Nazionali riconosciuti dal CONI cui l’ Associazione stessa delibera di aderire.

L’Associazione richiederà il riconoscimento ai fini sportivi da parte del CONI nei modi e nelle

forme che vengono stabilite dallo stesso Ente , e comunque dalla Federazione o dall’ Ente di

Promozione cui l’Associazione intende aderire . L’Associazione si impegna ad accettare

eventuali provvedimenti disciplinari che gli organi competenti della Federazione dovessero

adottare a suo carico , nonché la decisione che le autorità federali dovessero prendere in tutte le

vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti all’attività sportiva.

Costituiscono quindi parte integrante del presente statuto le norme dello statuto e dei

regolamenti della Federazione o Ente di appartenenza nella parte relativa all’organizzazione o

alla gestione delle Società e delle Associazioni Sportive Dilettantistiche affiliate.

L’Associazione si impegna a garantire lo svolgimento delle assemblee dei propri Atleti e

Tecnici Sportivi tesserati al fine di nominare il proprio rappresentante con diritto di voto nelle

assemblee federali.

L’Associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate ad eccezione di quelle

ad essa strettamente connesse o di quelle accessorie a quelle statutarie, in quanto integrative

delle stesse.

5)L’associazione può attivare rapporti e sottoscrivere convenzioni con Enti Pubblici, può collaborare a vario titolo con qualsiasi ente pubblico o privato, organismo, movimento o associazione con i quali ritenga utile avere rapporti. L’associazione inoltre può esercitare attività di natura commerciale; in tal caso dovrà rispettare le normative amministrative e fiscali vigenti.

TITOLO II: Patrimonio ed entrate dell’Associazione.

6)Il patrimonio dell’Associazione è costituito dai beni mobili ed immobili che pervengono o diverranno proprietà dell’Associazione a qualsiasi titolo, da donazioni, da elargizioni o contributi di enti pubblici e privati o persone fisiche, dagli avanzi netti di gestione.

7)Per il perseguimento dell’oggetto sociale, l’associazione dispone delle seguenti entrate:

a)le quote sociali versate da tutti coloro che aderiscono alla stessa a titolo di quote di iscrizione e dai corrispettivi specifici versati dai Soci per le attività sociali;

b) i redditi derivanti dal patrimonio;

c)le sovvenzioni, le elargizioni, le liberalità ed i contributi pubblici o privati;

d)gli introiti realizzati nello svolgimento delle attività sociali e di quelle ad esse connesse ed accessorie, i redditi derivanti dalle attività commerciali e da eventuali contributi straordinari, di cui il Consiglio Direttivo determina l’ammontare.

8)QUOTE SOCIALI : Il Consiglio Direttivo annualmente stabilisce due tipi di quote:

  1. la QUOTA ASSOCIATIVA ANNUALE versamento minimo da effettuarsi all’atto di adesione all’Associazione da parte di chi intende aderire , che puo’ essere differenziata a seconda della categoria di appartenenza dei Soci o dei servizi a loro riservati;
  2. la QUOTA AGGIUNTIVA per il pagamento di corrispettivi specifici.

Ogni Socio deve versare la quota associativa stabilita dal consiglio Direttivo di anno in anno entro il termine fissato dal Consiglio stesso.

c)L’adesione all’Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al versamento originario all’atto di ammissione ed al versamento della quota annua di iscrizione.

I versamenti non sono rivalutabili né ripetibili in nessun caso; pertanto nemmeno in caso di scioglimento dell’associazione né in caso di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione può farsi luogo alla richiesta di rimborso di quanto versato.

Il versamento non crea altri diritti di partecipazione ed in particolare non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte. .

TITOLO III: I soci dell’Associazione.

  1. L’Associazione si compone di un numero illimitato di soci . Possono aderire all’Associazione , in qualità di soci solo le persone fisiche che partecipano alle attività sociali, sia ricreative che sportive che ne facciano espressa richiesta e che siano dotate di una irreprensibile condotta morale , civile e sportiva. Viene espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo medesimo e ai diritti che ne derivano. L’Associazione s’impegna a tesserare alla Federazione Italiana Danza o ad altra Federazione Sportiva Nazionale ( F.S.N. ) o Ente di Promozione Sportiva ( E.P.S.) per le relative discipline di appartenenza tutti i propri atleti, tecnici e dirigenti.

  2. L’Associazione è composta da:

Soci Fondatori: coloro che sono intervenuti nella fase costitutiva , dando vita all’Associazione;

Soci Atleti: le persone fisiche che svolgono attività agonistica e sportiva;

  Soci Ordinari: coloro che non rientrano nelle categorie di cui sopra

 GLI AFFILIATI

  La suddivisione degli aderenti nelle suddette categorie non implica alcuna differenza di trattamento tra gli stessi in merito ai loro diritti ed è posta esclusivamente per fini interni all’Associazione. Tutti gli associati hanno infatti uguali diritti.. Il numero degli associati è illimitato.

  1. L’adesione all’Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso. Viene pertanto espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo medesimo ed ai diritti che ne derivano.
  2. L’adesione all’Associazione comporta per l’associato di maggiore età il diritto di partecipazione nelle assemblee sociali nonché dell’elettorato attivo e passivo.
  3. La qualifica di socio dà altresì diritto a partecipare effettivamente alla vita dell’Associazione, a frequentare le iniziative indette dal Consiglio Direttivo, e la sede sociale,partecipando a qualsiasi manifestazione organizzata dall’Associazione ;

essere delegati ad assumere incarichi sociali se è rispettato il requisito di eleggibilità del presente Statuto, esercitare il diritto di voto per le modifiche e l’approvazione dello statuto sociale.

TITOLO IV: Adesione – Recesso – Esclusione.

  1. Chi intende aderire all’Associazione deve presentare domanda al Consiglio Direttivo, e dichiarare di condividere le finalità che l’Associazione si propone e l’impegno di approvarne e osservarne Statuto e Regolamenti. In caso di domanda di ammissione a Socio presentate da minorenni,costoro saranno rappresentati da chi esercita la potestà parentale che a tutti gli effetti lo rappresenta nei confronti dell’associazione. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell’associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell’Associato minorenne.

  2. Il Consiglio Direttivo deve provvedere in ordine alle domande di ammissione entro trenta giorni dal loro ricevimento. In assenza di un provvedimento di accoglimento della domanda entro il termine suddetto si intende che essa è stata respinta. Il Consiglio Direttivo è tenuto ad esplicitare le motivazioni di detto diniego e contro tale decisione è ammesso appello all’Assemblea dei Soci .
  3. Chiunque aderisca alla Associazione può in qualsiasi momento notificare la sua volontà di recedere dal novero dei partecipanti alla Associazione stessa. Tale recesso ha efficacia dall’inizio del mese successivo a quello nel quale il Consiglio Direttivo riceve la volontà di recesso.
  4. In presenza di inadempienza agli obblighi di versamento stabiliti annualmente dal consiglio direttivo,della quota annuale associativa o di non ottemperanza delle disposizioni del presente statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni degli organi associativi oppure di altri gravi motivi, chiunque partecipi alla Associazione può esserne escluso con deliberazione del Consiglio Direttivo. L’esclusione ha effetto dalla annotazione nel libro soci. Le deliberazioni prese in materia di esclusione devono essere notificate ai soci destinatari mediante lettera, ad eccezione della esclusione per morosità nel versamento della quota stabilita annualmente dal consiglio direttivo. Nel caso in cui l’escluso non condivida le ragioni della esclusione egli può ricorrere all’Assemblea entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento di esclusione. In tal caso l’efficacia della deliberazione di esclusione è sospesa fino alla pronuncia dell’Assemblea dei soci.

TITOLO V: Organi della Associazione.

  1. Sono Organi della Associazione:

-l’ Assemblea dei soci ordinari;

– il Presidente ;

-il Consiglio Direttivo.

  1. L’elezione degli Organi dell’Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione degli aderenti all’elettorato attivo e passivo. Possono ricoprire cariche sociali i soli soci maggiorenni , regolarmente tesserati alla Federazione, in regola con il pagamento delle quote sociali , e che:
    -NON ricoprano cariche sociali in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell’ambito della medesima federazione sportiva o disciplina associativa se non riconosciuto dal CONI , ovvero nell’ambito della medesima disciplina facente capo ad un ente di promozione sportiva;

-NON abbiano riportato condanne passate in giudicato per delitti non colposi;

-NON siano stati assoggettati da parte del CONI o di una qualsiasi delle altre Federazioni Sportive Nazionali ad esso aderenti a squalifiche o sospensioni per periodi complessivamente superiori ad un anno.

TITOLO VI: L’Assemblea.

  1. L’assemblea è composta dai soci ordinari della Associazione ed è l’organo sovrano dell’Associazione stessa. Quando è regolarmente convocata e costituita rappresenta l’universalità degli aderenti e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti.

  2. Prendono parte alle Assemblee ordinarie e straordinarie solo i soci in regola con il versamento della quota stabilita annualmente dal consiglio direttivo. Hanno diritto di voto solo gli aderenti maggiorenni.

  3. L’Assemblea dovrà essere convocata presso la sede dell’associazione o comunque in luogo idoneo a garantire la massima partecipazione degli associati.

  4. L’assemblea si riunisce almeno una volta all’anno entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale per :

-l’approvazione del rendiconto economico e finanziario annuale ed il bilancio preventivo;

-discutere ed approvare la relazione sportiva e morale dell’anno precedente.

  1. Essa inoltre: provvede alla nomina degli organi direttivi della Associazione qualora venga meno il numero dei consiglieri ; delinea gli indirizzi generali della attività della Associazione; delibera le modifiche al presente Statuto; approva i Regolamenti che disciplinano lo svolgimento delle attività associative; delibera l’eventuale destinazione degli avanzi di gestione, nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione, qualora ciò sia consentito dalla legge o dal presente statuto; delibera lo scioglimento e la liquidazione della Associazione e la devoluzione del suo patrimonio.

  2. L’assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo ogni qualvolta sia ritenuto necessario e opportuno oppure ne sia fatta richiesta dalla metà più uno degli aderenti in regola con il versamento stabilito annualmente dal Consiglio Direttivo.
  3. La convocazione è fatta mediante posta ordinaria, elettronica, fax spedita almeno dieci giorni prima dell’adunanza a tutti gli Aderenti all’indirizzo risultante dal Libro degli Aderenti e deve contenere l’indicazione del luogo, del giorno e dell’ora della riunione sia di prima che di seconda convocazione e l’elenco delle materie da trattare.

L’Assemblea è validamente costituita ed è atta a deliberare qualora in prima convocazione sia presente almeno la maggioranza assoluta degli aderenti aventi diritto di voto. In seconda convocazione l’Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti.

  1. Ogni aderente maggiorenne ha diritto ad un voto esercitabile anche mediante delega apposta in calce all’avviso di convocazione. La delega può essere conferita solamente ad altro aderente all’Associazione. Ciascun delegato non può farsi portatore di più di 1 delega. Non è ammesso il voto per corrispondenza.
  2. L’assemblea ordinaria delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti tanto in prima che in seconda convocazione.
  3. L’assemblea straordinaria è convocata per l’approvazione dei Regolamenti, le modifiche statutarie, atti e contratti relativi a diritti reali immobiliari , per le deliberazioni di scioglimento della Associazione e di devoluzione del suo patrimonio. Essa è validamente costituita ed è atta a deliberare qualora in prima convocazione siano presenti almeno la due terzi degli aderenti aventi diritto di voto; in seconda convocazione l’Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti e delibera col voto favorevole della maggioranza dei presenti tanto in prima che in seconda convocazione.
  4. L’Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente; in mancanza, su designazione dei presenti, da altro membro del consiglio Direttivo oppure da qualsiasi altro aderente all’Associazione. L’Assemblea nomina anche un segretario.
  5. Di ogni Assemblea si deve redigere apposito verbale firmato dal Presidente e dal segretario della stessa.
  6. Delle deliberazioni assembleari deve essere data pubblicità mediante affissione del relativo verbale presso la sede sociale.

TITOLO VII: Il Consiglio Direttivo.

  1. L’Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da tre a cinque componenti , determinato dall’Assemblea dei Soci ed eletti dall’Assemblea stessa. Nel proprio ambito il Consiglio Direttivo nomina il Presidente e il Vicepresidente . Le cariche sono onorifiche e sono a titolo gratuito,
  2. I consiglieri devono essere aderenti alla Associazione. Essi durano in carica per 4 anni e sono rieleggibili.
  3. Qualora per qualsiasi motivo venga meno la maggioranza dei Consiglieri, occorre far luogo alla rielezione del numero mancante.
  4. Al consiglio direttivo è attribuita la gestione della Associazione ed in particolare il compimento di atti di ordinaria e straordinaria amministrazione in relazione agli indirizzi contenuti all’interno del presente statuto. In particolare il consiglio: fissa le direttive per l’attuazione dei compiti statutari e delle deliberazioni assembleari, ne stabilisce le modalità e le responsabilità di esecuzione e controlla l’esecuzione stessa; decide sugli investimenti patrimoniali; stabilisce l’importo delle quote annue di associazione; delibera sulla ammissione alla Associazione di nuovi aderenti e sulla esclusione degli associati; predispone il rendiconto annuale economico e finanziario da presentare all’assemblea dei soci; redige gli eventuali regolamenti interni relativi all’attività sociale da sottoporre all’approvazione dell’assemblea dei soci; stabilisce le prestazioni dei servizi ai soci e ai terzi e le relative norme e modalità; conferisce e revoca procure; convoca le assemblee dei soci; redige i bilanci; stipula gli atti e contratti inerenti l’attività sociale; cura la gestione dei beni mobili e immobili di proprietà dell’Associazione o ad esso affidati; ha facoltà di aprire relazioni economiche (compresi aperture di c/c bancari intestati all’Associazione) che riterrà opportune in conformità con le finalità sociali. Esso può avvalersi della collaborazione o della prestazione professionale di tecnici ed esperti che possono anche essere non soci prevedendo per queste prestazioni adeguati compensi, può procedere eventualmente alla nomina di dipendenti e impiegati determinandone la retribuzione. . Il Consiglio Direttivo compila il regolamento, per il buon funzionamento delle attività sociali la cui osservanza è obbligatoria per tutti gli associati. Può avvalersi di responsabili di commissioni di lavoro ad esso nominate, che potranno partecipare alle riunioni dell’Associazione con voto consultivo.
  5. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da almeno la metà più uno dei consiglieri. La convocazione viene fatta a mezzo posta ordinaria, elettronica, fax nei dieci giorni precedenti.
  6. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente; in mancanza, su designazione dei presenti, da un altro membro del Consiglio.
  7. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito qualora siano presenti almeno la metà più uno dei suoi membri in carica.
  8. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti più uno. In caso di parità di voti prevale il voto di chi presiede la riunione.
  9. Di ogni riunione del Consiglio Direttivo si deve redigere apposito verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal segretario.

TITOLO VIII: Il Presidente.

  1. Il Presidente dura in carica quattro anni. Al Presidente spetta la rappresentanza della Associazione di fronte ai terzi ed anche in giudizio.

  2. Al Presidente compete, sulla base delle direttive emanate dall’Assemblea ordinaria e dal Consiglio Direttivo, l’ordinaria amministrazione dell’Associazione. In casi eccezionali di necessità ed urgenza il Presidente può anche compiere atti di straordinaria amministrazione, ma in tal caso deve contestualmente convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato.
  3. Il Presidente presiede l’Assemblea ordinaria e straordinaria ed il Consiglio Direttivo, ne cura l’esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo, verifica l’osservanza dello Statuto e dei Regolamenti, ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità.

TITOLO IX: Il Vicepresidente.

  1. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito all’esercizio delle proprie funzioni. Il solo intervento del Vicepresidente costituisce prova per i terzi dell’impedimento del Presidente.

TITOLO X: Il Segretario e i libri dell’Associazione

  1. Il segretario svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo e coadiuva il Presidente ed il Consiglio nell’esplicazione delle attività esecutive che si rendano necessarie per il funzionamento dell’amministrazione dell’Associazione. Il Tesoriere cura la gestione della cassa, dei conti correnti bancari e/o postali intestati alla associazione, di cui ne tiene idonea contabilità ed effettua le relative verifiche. In caso di assenza temporanea del segretario o del tesoriere questi indicheranno un altro socio fondatore a ricoprire la carica.

  2. Il Segretario cura la tenuta dei libri dell’Associazione. Oltre alla tenuta dei libri prescritti dalla legge, l’Associazione tiene i Libri dei Verbali delle adunanze e delle deliberazioni dell’Assemblea, del Consiglio Direttivo, nonché il Libro degli Aderenti all’Associazione.
  3. I libri dell’Associazione sono visibili a chiunque ne faccia motivata istanza.

TITOLO XI: Il rendiconto economico e finanziario annuale.

  1. Gli esercizi sociali iniziano il 1 gennaio e terminano il 31 Dicembre di ogni anno. Il rendiconto deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione economico-finanziaria e patrimoniale della associazione nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati.

  2. Entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale il Consiglio Direttivo redige un rendiconto economico e finanziario ed un bilancio preventivo , oltre alla relazione tecnico-sportiva da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea dei Soci secondo le disposizioni del presente Statuto. Il rendiconto deve restare depositato presso la sede dell’Associazione nei dieci giorni che precedono l’Assemblea convocata per la sua approvazione a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla lettura.
  3. TITOLO XII: Avanzi di gestione.

All’Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati durante la vita dell’Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altri Enti non Commerciali o ONLUS.

  1. L’Associazione ha l’obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali o di quelle ad esse direttamente connesse.

TITOLO XIII: Scioglimento.

  1. In caso di scioglimento per qualunque causa l’Associazione ha l’obbligo di devolvere l’eventuale saldo attivo della liquidazione ovvero il suo patrimonio residuo non dismesso ad altri Enti non Commerciali o Onlus con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3 comma 190, L.662/96, salvo diversa destinazione imposta per legge.

TITOLO XIV: Clausola compromissoria.

  1. Ogni controversia che possa insorgere tra i soci per qualsiasi motivo inerente la vita associativa sarà demandata alla inappellabile decisione di un Collegio Arbitrale costituito secondo le regole previste dalla Federazione Italiana Danza e comunque dalla F.S.N. o E.P.S. per le discipline di appartenenza. In tutti i casi in cui, per qualsivoglia motivo, non fosse possibile comporre il Collegio Arbitrale secondo le indicazioni della Federazione di appartenenza , questo sarà composto da tre arbitri , due dei quali nominati dalle parti, ed il terzo con funzioni di Presidente , dagli arbitri così designati o, in difetto, dal Presidente del Tribunale di Pisa.La parte che vorrà sottoporre la questione al Collegio Arbitrale dovrà comunicarlo all’altra parte con lettera raccomandata da inviarsi entro il termine perentorio di 20 giorni dalla data dell’evento originante la controversia , ovvero dalla data in cui la parte che ritiene di aver subito il pregiudizio ne sia venuta a conoscenza , indicando il nominativo del proprio arbitro.

TITOLO XV: Legge applicabile.

  1. Il presente Statuto può essere modificato soltanto da un’ Assemblea Straordinaria con la presenza di almeno 2/3 degli aventi diritto al voto ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

  2. Per disciplinare ciò che non sia previsto nel presente Statuto, si applicano , in quanto compatibili , le disposizioni dello Statuto e dei Regolamenti della Federazione Italiana Danza e comunque della F.S.N. o E.P.S. per le relative discipline di appartenenza e in subordine le norme degli art. 36 e seguenti del Codice Civile. Per espresso mandato assembleare si dichiara come integralmente recepita ed approvata ogni variazione che il C.O.N.I. o le Federazioni Sportive Nazionali o Enti di Promozione Sportiva alle quali l’Associazione Sportiva Dilettantistica è affiliata possano apportare in futuro ai loro statuti ed ai Regolamenti nella certezza che detta variazione è in armonia con le vigenti leggi dello Stato.

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